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giovedì 8 aprile 2010

Tarsu ed Iva: questione aperta

Sulla mia casella di posta stanno arrivando, in questi giorni, diverse segnalazioni a proposito della legittimità o meno dell’applicazione dell’IVA alla Tarsu. La questione, in effetti, è piuttosto complessa ed è uno dei – purtroppo numerosi – casi in cui la cosiddetta “certezza del diritto” nel nostro Paese è più un auspicio che un caposaldo. Fino al 1997 il costo dello smaltimento dei rifiuti veniva pagato attraverso l’imposizione di una tassa (la TARSU, tassa sui rifiuti solidi urbani), sulla cui natura di tributo non vi erano dubbi. La questione si è complicata con il celeberrimo “decreto Ronchi” (d.lgs. 22 del 1997), che gettava le premesse per un progressivo passaggio dalla tassa alla tariffa, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, con cui il costo del servizio di gestione dei rifiuti veniva commisurato alla produzione degli stessi. Principio ineccepibile sotto il profilo ambientale. Nel frattempo il varo del “Codice dell’ambiente” (d.lgs. n. 152 del 2006), ha “assemblato” in un unico “corpus normativo” gran parte delle leggi in materia ambientale, comprese quelle relative ai rifiuti (a cominciare dal “decreto Ronchi”).
Secondo l’art. 238 il Ministero dell’ambiente avrebbe dovuto emanare un regolamento attuativo della TIA entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, creando di fatto un doppio binario: da una parte gli enti locali che avevano già effettuato il passaggio, dall’altra quelli che attendevano il nuovo regolamento. Intanto, a seguito di un ricorso incidentale relativo alla competenza in materia tributaria, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha sancito l’inapplicabilità dell’IVA alla tariffa di igiene ambientale. Nel testo del provvedimento si afferma che ".. non esiste una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento rifiuti … entrambe le entrate devono essere ricondotte nel novero di diritti canoni e contributi che la normativa comunitaria esclude in via generale dall’assoggettamento ad Iva perché percepite da enti pubblici per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità sempre che il mancato assoggettamento all’imposta non comporti una distorsione della concorrenza".
L’instabilità del quadro normativo sta creando una situazione pressoché surreale: dopo 13 anni dall’approvazione del decreto Ronchi – già “pensionato” – sono ancora tantissimi i comuni che non sono passati alla TIA e, da ultimo, con il decreto mille proroghe (d.l. 194 del 2009) è slittato ulteriormente il termine per l’emanazione del regolamento.
In questo quadro nebuloso è utile il contributo dato nei giorni scorsi da una circolare esplicativa in cui si chiarisce che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, la TIA non può certo essere considerata alla stregua di una sorta di controprestazione per un servizio, ma un vero e proprio tributo. In secondo luogo la TARSU non è ancora scomparsa dal nostro ordinamento e non ha fondamento la tesi di una sua presunta abrogazione implicita. In sostanza, fino a quando non verrà imposto con legge l’obbligo di passaggio dalla TARSU alla TIA (e, si spera, previa approvazione del regolamento) le due fattispecie continueranno a convivere, fatta salva la possibilità – ma non l’obbligo – per i comuni di passare dalla tassa alla tariffa.
L’atteggiamento “pilatesco” del Governo sta creando non pochi problemi, anche per il rischio di avvio di contenziosi tra privati cittadini ed enti locali in riferimento alle richieste di rimborso dell’IVA indebitamente versata. E’ evidente che i comuni dovranno quanto prima adeguare i propri regolamenti contabili al nuovo quadro giuridico disegnato dalla Consulta, ma – come afferma correttamente l’ANCI – spetta al Governo individuare modalità e tempi per uscire dall’impasse.
Non è certo un caso che il Ministro dell’economia e delle finanze abbia risposto con il silenzio alle diverse interrogazioni presentate in merito dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale. Da un lato, infatti, si dovrebbero emanare delle norme che chiariscano una volta per tutte il quadro legislativo, attraverso accordi con gli enti locali – e di conseguenza con le Aziende che forniscono il servizio di smaltimento dei rifiuti -; dall’altro c’è il problema del rispetto dei diritti dei cittadini che, alla luce di tale sentenza, vorrebbero vedere rimborsato quanto ingiustamente pagato.
Noi dell’Italia dei Valori, attraverso la nostra azione politica in Parlamento, cercheremo di chiarire questa situazione - a cominciare dall'interrogazione da me depositata proprio ieri - e sollecitare il Governo a coprire questo vuoto normativo, perché i diritti di tutti i cittadini siano riconosciuti e rispettati.

1 commento:

  1. In Italia non si riesce che a creare confusione. Il decreto Ronchi, come scrive lei dott. Palagiano, è già pensionato senza essere mai stato interamente applicato. Per esempio nell'aspetto riguardante la possibilità di elevare multe (sanzioni) a chi lascia i rifiuti in giro e non li conferisce nei luoghi preposti. Vedo comuni immersi nei rifiuti sparsi ovunque. Roma è sporca, Grottaferrata (RM)è sporchissima,eppure ha adottato la raccolta porta a porta differenziata. Sabaudia (LT) è sporca: l'ambiente non è più bello se vi sono rifiuti ovunque. E i cittadini pagano, anche salato, la tassa dei rifiuti. Vi sono comuni, come Rocca Priora (RM), che hanno raddoppiato la TARSU per far fronte ad un pauroso buco di bilancio. Infine è assurdo parlare di IVA su un simile servizio, già superpagato con risultati desolanti di degrado dell'ambiente. Che sia TIA non cambia: sempre un tributo deve rimanere.

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